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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

37528
Stato 50 occorrenze

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Disposizioni generali

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Disposizioni comuni

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Disposizioni generali

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Disposizioni di attuazione

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Disposizioni generali

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Disposizioni comuni

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Altre disposizioni applicabili

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Disposizioni di attuazione

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Disposizioni non applicabili

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Disposizioni di attuazione

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Disposizioni transitorie e finali

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Disposizioni in materia di privatizzazioni

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Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa

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4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o

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quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché

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Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa

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2. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e delle relative

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3. In pendenza dell'offerta, la CONSOB può: a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del

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2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento: a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da

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5. Restano ferme per le società cooperative le disposizioni del codice civile.

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4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

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3. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.

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viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5; b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni

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1. Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile.

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fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme regolamentari; b) vietare la sollecitazione all'investimento in

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2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.

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3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti.

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5. Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito

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1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani.

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del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b) ai

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1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e).

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2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

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3. Le disposizioni del presente capo si applicano nei casi di revisione contabile obbligatoria a norma del presente decreto o in forza di altre

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4. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 97, comma 4.

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3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione

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dalle previgenti disposizioni.

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1. La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dalle disposizioni della presente sezione in deroga all'articolo 2372 del

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, emanano disposizioni alle componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite

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applicano le disposizioni dell'articolo 159, comma 6.

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9. Alle società di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.

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2. La CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le

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in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle relative norme regolamentari; b) vietare l'ulteriore

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l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona

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1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione

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disposizioni regolanti le materie di competenza.

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7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.

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4. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo

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